Questa pagina vuole essere un’introduzione semplificata al testo della legge 104 del 1992. Clicca qui per la versione completa della legge dal sito della Gazzetta Ufficiale.
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Principali destinatari sono dunque i portatori di disabilità.
Il presupposto è infatti che l’autonomia e l’integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno.
E questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico.
Dopo l’entrata in vigore, la legge è stata aggiornata in alcune sue parti, per effetto di norme introdotte in seguito.
La legge (art. 3, comma 4) si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.
Nel testo della norma compaiono anche indicazioni rivolte ai familiari delle persone handicappate.
- Si prevede il loro coinvolgimento nei programmi di cura e riabilitazione della persona con handicap, in un percorso integrato di prestazioni sanitarie e sociali (Art. 7 comma 1)
- Al nucleo familiare della persona handicappata, poi, vengono destinati interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico (Art. 8, comma 1 a).
- Il lavoratore dipendente e genitore di un figlio con handicap, o coniuge oppure parente dipersona handicappata ha diritto ad appositi permessi retribuiti (Art. 33).
L’istruzione è un elemento fondamentale per l’integrazione sociale della persona handicappata.
L’articolo 8, ad esempio, sottolinea l’importanza di disporre di
- adeguate dotazioni didattiche e tecniche
- prove di valutazione
- personale qualificato per garantire alla persona con handicap il diritto allo studio. Necessario, poi, estendere l’attività educativa con proposte extrascolastiche.
L’articolo 12 ribadisce l’istruzione come diritto dalla scuola materna fino all’università.
Tra i commi, si prevede che
- per ogni studente con handicap venga realizzato un profilo dinamico-funzionale sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno per mettere in rilievo sia le difficoltà di apprendimento dovute alla situazione di handicap, sia le possibilità di recupero, oltre alle capacità individuali che devono essere sostenute e rafforzate.
Il profilo viene aggiornato al termine delle scuole materna, elementare e media, come pure periodicamente durante le scuole superiori. Per gli studenti in età scolare e costretti temporaneamente ad assenze perché ricoverati, si prevede l’organizzazione di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale.
L’articolo 14 riguarda il ruolo degli insegnanti di sostegno e alle loro attività.
E’ fondamentale un aggiornamento costante in materia di handicap, come pure di un confronto tra docenti del ciclo inferiore e superiore per agevolare l’esperienza scolastica dello studente disabile.
Gran parte dell’articolo, poi, fornisce indicazioni sui piani di studio che gli aspiranti docenti devono seguire per essere abilitati all’attività didattica di sostegno.
Sempre in fatto di organizzazione, l’articolo 15 prevede l’istituzione di appositi gruppi di lavoro in ogni ufficio scolastico provinciale, in ogni circolo didattico e negli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado. I membri di questi gruppi hanno il compito di collaborare nelle attivitàorganizzate per integrare gli alunni con difficoltà di apprendimento.
Per quanto riguarda la valutazione dello studente, l’articolo 16 stabilisce che nel piano educativo individualizzato devono essere indicati per quali discipline siano stati usati criteri didattici particolari, e le eventuali attività integrative e di sostegno.
Lo stesso articolo si sofferma poi sugli esami del rendimento dello studente. Nella scuola dell’obbligo, si prevedono prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti e in grado di valutare il progresso dell’alunno in rapporto al suo livello iniziale.
Nella scuola secondaria di secondo grado, sono consentite prove equipollenti e, nel caso di quelle scritte, tempi più lunghi. L’alunno, poi, può contare sulla presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, e può utilizzare gli ausili necessari.
All’università prove equipollenti, tempi più lunghi e mezzi tecnici sono consentiti previa intesa con il docente della materia d’esame e con l’ausilio del servizio di tutorato.
Scuola come avvio al lavoro: è quanto succede in particolare con la formazione professionale. A questo tema è dedicato l’articolo 17, che sottolinea come gli appositi centri pubblici e privati debbano tenere in considerazione le diverse capacità ed esigenze degli alunni handicappati.
Se questi non possono seguire gli ordinari metodi di apprendimento, devono essere garantite loro attività specifiche, sulla base anche del piano educativo individualizzato.
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L’accertamento dell’handicap di una persona avviene attraverso un esame effettuato da un’apposita commissione medica presente in ogni Asl. E’ quanto indicato nell’articolo 4 della legge 104/92.
Nella commissione sono presenti anche un operatore sociale, un esperto per i vari casi da esaminare, e dal 2010, anche un medico INPS.
Per ottenere il riconoscimento dell’handicap, occorre presentare domanda all’INPS per via telematica.
Questa procedura si struttura in due fasi:
- Il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all’INPS
- il cittadino presenta all’INPS la domanda, da abbinare al certificato medico. L’operazione avviene per via telematica. Può essere effettuata dal cittadino autonomamente o attraverso gli enti abilitati, come patronati sindacali, associazioni di categoria, CAAf e altre organizzazioni.
Sulla pagina INPS con tutte le informazioni sulla procedura completa sito INPS.
Da sottolineare che l’accertamento dell’handicap è una questione distinta dal riconoscimento di invalidità.
Come indica l’art. 3, comma 1, della Legge 104/92: E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La certificazione dello stato di handicap sottolinea dunque le ripercussioni sociali che una persona può avere nella vita quotidiana per effetto della sua minorazione.
L’invalidità , invece, è intesa come la difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane, per effetto di limitazioni fisiche, psichiche, intellettive, visive o uditive.
Il certificato di invalidità civile, dunque, riguarda esclusivamente una valutazione medico-legale.
L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante […] misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro […].
Così si legge in uno stralcio dell’articolo 8 della legge 104/92.
Le attività di inserimento e integrazione lavorativa delle persone con handicap sono realizzate daenti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, centri di lavoro guidato, associazioni edorganizzazioni di volontariato. Lo indica l’articolo 18, che per queste realtà prevede anche l’iscrizione in un albo regionale, sulla base del possesso di specifici requisiti.
L’articolo 18, poi, prevede che le regioni possano stabilire apposite agevolazioni destinate allepersone handicappate per recarsi al lavoro o per svolgere un’attività lavorativa autonoma.
Allo stesso modo, le regioni possono disciplinare incentivi, agevolazioni e contributi ai datori di lavoro per assumere persone con handicap e per adattare l’ambiente lavorativo.
Nelle valutazioni per l’avviamento al lavoro di una persona con handicap, si deve considerare la capacità lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo la minorazione fisica o psichica. Lo stabilisce l’articolo 19.
Alle prove d’esame nei concorsi pubblici e a quelle per l’abilitazione professionale è dedicato l’articolo 20. Nel dettaglio, si prevede che il candidato possa disporre degli ausili a lui necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in base al tipo di handicap.
La legge 104/92 prevede anche agevolazioni per i lavoratori dipendenti che prestano assistenza a un familiare con handicap grave.
Come indicato dall’articolo 33, si tratta di due ore di permesso giornaliero retribuito per i genitori di un bambino handicappato, fino al compimento del terzo anno. E’ un’alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa.
Nel caso di lavoratori che assistono un familiare con handicap grave, l’agevolazione consiste nella possibilità di usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.