Cosa si intende per “Bisogni educativi speciali”?
Il MIUR ha introdotto il riconoscimento degli alunni B.E.S. ovvero alunni con Bisogni Educativi Speciali poiché viene riconosciuto che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (direttiva ministeriale 27 dicembre 2012).
Infatti per alcuni studenti può accadere che affrontare il percorso di apprendimento scolastico sia più complesso e più difficoltoso rispetto ai compagni; in casi come questi i bisogni educativi normali (sviluppo competenze, appartenenza sociale, autostima, autonomia, etc.) diventano bisogni educativi speciali, più complessi, per i quali è difficile dare una risposta adeguata per soddisfarli.
Le situazioni in cui l’apprendimento può essere difficoltoso o complesso sono molteplici.
Il MIUR ha identificato tre sotto-categorie di alunni con B.E.S.:
- alunni con disabilità, per il cui riconoscimento è necessaria la presentazione della certificazione ai sensi della legge 104/92;
- alunni con disturbi evolutivi specifici, tra cui si inseriscono:
- S.A. – disturbi specifici dell’apprendimento (per il cui riconoscimento è necessario presentare la diagnosi di D.S.A. ai sensi della legge 170/2010);
- deficit di linguaggio;
- deficit delle abilità non verbali;
- deficit della coordinazione motoria;
- ADHD – deficit di attenzione e di iperattività;
- alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico.
Viene identificato un alunno con B.E.S. quando per apprendere ha bisogno di una didattica individualizzata e personalizzata.
“Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico- strumentale.” (Direttiva Ministeriale BES – 27 dic 2013)
- Mio figlio è DSA e seguito da uno studio privato, ho dovuto consegnare all’ASL di residenza la documentazione perché fosse validata; ora gli insegnanti desiderano avere dei contati con chi segue il ragazzo: chi deve presenziare ?
La situazione migliore per il ragazzo è che presenzi lo specialista che lo segue regolarmente. Alle UVD così come ai consigli di classe può presenziare anche uno specialista privato. Il coinvolgimento del servizio pubblico in questo senso non è incompatibile.
Piano Didattico Personalizzato (PDP) è uno strumento che nasce per gli studenti con DSA, citato all’interno della legge 170/2010 e delle linee guida seguenti.
Questo strumento esplicita la programmazione didattica personalizzata che tiene conto delle specificità segnalate nella diagnosi di DSA. E’ un documento che compila la scuola, ma rappresenta un patto d’intesa fra docenti, famiglia e istituzioni socio-sanitarie nel quale devono essere individuati e definiti gli interventi didattici individualizzati e personalizzati, gli strumenti compensativi e le misure dispensative che servono all’alunno per raggiungere in autonomia e serenità il successo scolastico.
Il PDP va redatto a cura del Consiglio di Classe:
- all’inizio di ogni anno scolastico entro il primo trimestre per gli studenti con diagnosi già consegnata e protocollata presso la scuola;
- per le prime diagnosi di DSA consegnate durante l’anno scolastico, subito dopo la consegna a scuola da parte della famiglia.
Si consiglia la scuola di seguire queste tre fasi:
- Incontro dei docenti con la famiglia e lo specialista al fine di acquisire quante più informazioni possibili sulla specificità e la peculiarità dell’alunno con DSA. Questo incontro è molto utile in quanto il docente può acquisire molte informazioni sia sul vissuto del ragazzo, sia sulla caratteristica del disturbo ed eventuali punti di forza/debolezza già individuati con lo specialista.
- Stesura del documento da parte del Consiglio di Classe. Ogni insegnante potrà indicare per la propria materia quali sono gli obiettivi didattici personalizzati che propone allo studente e quali misure dispensative e strumenti compensativi suggerire per il raggiungimento di tali obiettivi. Ad esempio, in matematica sarà inserito lʼuso della calcolatrice e/o del formulario per lo svolgimento dei problemi, piuttosto che in storia lʼuso delle mappe per lo studio e per le interrogazioni.
- Condivisione con la famiglia al fine di apporre la propria firma sul documento condiviso. Per favorire lo sviluppo dell’autonomia dello studente, si consiglia di farlo partecipare alla definizione del proprio PDP, dalla scuola media in poi.
Il PDP non è un documento statico, ma può essere modificato ogni qualvolta sia necessario. E’ possibile prevedere dei momenti di monitoraggio e verifica in cui il PDP può venire aggiornato con nuove informazioni derivanti dall’osservazione dell’alunno da parte degli insegnanti o degli specialisti. Infatti lʼalunno con il tempo acquisisce sempre più autonomia e sicurezza, e magari, crescendo, ha necessità di cambiare anche le strategie che utilizza e gli obiettivi didattici identificati.
“…la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:
- dati anagrafici dell’alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate;
- attività didattiche personalizzate;
- strumenti compensativi utilizzati;
- misure dispensative adottate;
- forme di verifica e valutazione personalizzate.”
(linee guida DM, pag. 8)
Oltre ad essere un atto dovuto perché presente nella normativa in materia di DSA, il PDP, sul piano pratico, è:
- uno strumento che orienta e monitora il lavoro didattico ;
- uno strumento fondamentale per lo studente con DSA che potrà così accedere a tutto ciò che gli è necessario anche in sede di esami di stato, in quanto la normativa permette l’uso di quanto già concesso durante gli anni scolastici;
- un documento che “racconta” la storia scolastica del ragazzo, al quale qualsiasi docente può accedere, sia esso di ruolo che sostituto.
E’ importante ricordare che ogni alunno con DSA è un individuo e come tale è unico e particolare, pertanto non possiamo pensare che ciò che va bene a uno vada bene anche allʼaltro: perchè un PDP sia efficace deve realmente essere un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO costruito ad hoc per il singolo alunno con DSA.
Il PEI è:
– un progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari;
– un progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell’apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali.
contiene:
– finalità e obiettivi didattici;
– itinerari di lavoro;
– tecnologie;
– metodologie, tecniche e verifiche;
– modalità di coinvolgimento della famiglia.
tempi:
– si definisce entro il secondo mese dell’anno scolastico;
– si verifica con frequenza trimestrale;
– verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.